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Gli autotrasportatori di merci per conto terzi rientrano tra i soggetti indicati nell’art.74 comma 4 del DPR 633/72 che possono liquidare e versare trimestralmente, anziché mensilmente, l’Iva, indipendentemente dal volume di affari realizzato e senza applicare l’interesse dell’1%.

In altre parole gli autotrasportatori di merci per conto terzi sono “trimestrali per legge”.

A differenza dei trimestrali per opzione (art.27 DPR 633/72) il versamento dell’Iva dovuta per il 4°Trimestre scade il 16 febbraio e non coincide con il saldo dell’Iva annuale. Il versamento deve essere effettuato con il codice tributo 6034.

Inoltre, gli autotrasportatori per conto terzi, iscritti all’albo di cui alla legge 6 giugno 1974 n.298, hanno diritto alle seguenti semplificazioni:

  • possono emettere un’unica fattura riepilogativa trimestrale per tutte le prestazioni effettuate allo stesso cliente nel corso del trimestre. La fattura deve essere emessa rispettando i termini dell’art.21 del DPR 633/72, ovvero non dopo il giorno di pagamento.
  • le fatture emesse in un trimestre solare possono essere registrate e concorrono alla liquidazione del trimestre successivo a quello di emissione della fattura.

Come sono gestiti gli autotrasportatori conto terzi in Contabilità GB

Scelta del tipo di “Contabilità Iva”

La scelta della periodicità delle liquidazioni periodiche si effettua da:

  1. Contabilità
  2. Prima Nota
  3. Contabilità Iva

indicando la tipologia “3 – Trimestrale Speciale”.

Causali Contabili ed Iva…

Il regime speciale è gestito in Contabilità GB con apposite causali contabili e Iva per la registrazione delle fatture emesse.

La causale contabile da utilizzare in fase di registrazione è “FV05 – Fattura di vendita Autotrasportatore”.

Questa causale ha:

– la proprietà “Autotrasportatore”

– la causale per l’annotazione “FV34 – Annot.Iva fattura Autotrasportatore”

e al suo utilizzo il software, salvando la registrazione, effettua in automatico la registrazione dell’annotazione nel trimestre successivo.

La registrazione della fattura “originaria” deve essere fatta utilizzando le causali Iva

SA10 – Aliq.10% Sosp.Iva Autotrasportatore

SA21 – Aliq.21% Sosp.Iva Autotrasportatore

SA22 – Aliq.22% Sosp.Iva Autotrasportatore

che hanno abilitata la proprietà “Iva in sospensione” (pertanto non generano il debito d’imposta) ed hanno collegate le rispettive causali Iva

EA10 –  Aliq.10% Iva Esigibile Autotrasportatori

EA21 –  Aliq.21% Iva Esigibile Autotrasportatori

EA22 – Aliq.22% Iva Esigibile Autotrasportatori

riportate nella registrazione dell’annotazione, per generare l’importo da versare.

In Prima Nota…

Esempio di registrazione di una fattura vendita autotrasportatore

Fattura n. 1 del 13/06/2013

Al salvataggio della registrazione della fattura di vendita è prodotta automaticamente l’annotazione nel registro delle “vendite annotazione autotrasportatori” in data 13/09/2013.

La data di registrazione dell’annotazione è automaticamente posticipata al trimestre successivo rispetto alla data di registrazione della fattura di vendita.

Nella liquidazione Iva…

Come stabilito dalla legge, l’Iva concorre alla formazione del debito nel trimestre successivo a quello di emissione della fattura.

Nel nostro esempio, l’Iva non concorre alla formazione del debito da versare nel 2° trimestre,

ma nel 3° trimestre, ovvero nel periodo in cui la procedura ha automaticamente prodotto l’annotazione.

NB. L’applicazione Contabilità 2014 non è stata ancora rilasciata da GBsoftware pertanto, in caso di registrazione di una fattura di vendita nel 4° Trimestre dell’anno 2013, l’annotazione sarà registrata in automatico all’abilitazione dell’applicazione 2014 e l’utente è informato con il messaggio:

Per ulteriori informazioni consultare la guida on-line.

CB101 – RIV/21

TAG art.74 DPR 633/72AutotrasportatoriTrimestrali speciali

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