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Credito d’imposta per beni strumentali dal 2020: dicitura da apporre in fattura

La disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, riguardante gli acquisti effettuati già a partire dallo scorso 1° gennaio 2020, prevede l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti.

L’art. 1 co. 195 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) prevede che ai fini dei controlli “le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati dal 1° gennaio 2020 debbano contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.

Caratteristiche del credito d’imposta

Il credito d’imposta dal 1° gennaio 2020 ha sostituito super e iper-ammortamento:

  • riguarda gli acquisti di beni strumentali nuovi dal 1° al 31 dicembre 2020, oppure effettuati entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
Data operazione Agevolazione
Bene acquistato nel 2019 super o iper-ammortamento
Bene acquistato entro il 30 giugno 2020 ordine accettato entro dicembre 2019 e acconto minimo del 20%: super o iper-ammortamento; ordine 2020 o senza acconto minimo del 20%: credito d’imposta
Bene acquistato nel 2020 credito d’imposta
Bene acquistato entro il 30 giugno 2021 ordine accettato entro dicembre 2020 e acconto 20%: credito d’imposta
  • prevede le stesse esclusioni di categorie di beni previsti anche dal super e iper-ammortamento ovvero:
    • veicoli e altri mezzi di trasporto
    • beni non coefficiente ammortamento < 6,5%
    • fabbricati e costruzioni
    • beni previsti dall’allegato 3 L.208/2015
    • beni gratuitamente devolvibili settore energia, acqua, trasporti, ecc.

     

  • è fruibile da tutti i soggetti, anche quelli in perdita, e dai contribuenti in regime forfetario (comma 194 della L.160/2019)

Inoltre:

  • è utilizzabile in compensazione in F24 dall’anno successivo all’entrata in funzione/interconnessione del bene;
  • non è imponibile ai fini Irpef/Ires/Irap
  • non è rilevante ai fini del calcolo del ROL
  • non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi
  • è oggetto di comunicazione al Mise

Misura dell’agevolazione

BENI ACQUISTATI IMPORTO INVESTIMENTO CREDITO D’IMPOSTA QUOTE ANNUALI
MATERIALI «INDUSTRIA 4.0» ≤ 2,5 MILIONI € 40% 5
> 2,5 MILIONI €
≤ 10 MILIONI €
20%
> 10 MILIONI €
IMMATERIALI «INDUSTRIA 4.0» ≤ 700.000 € 15% 3
ALTRI BENI MATERIALI ≤ 2 MILIONI € 6% 5

Cosa indicare in fattura

A fini di controllo, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e, in particolare, la norma stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative.

Pertanto, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa, quale ad esempio “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, co. 185 della L. 160/2019”

Tale dicitura deve essere inserita dai fornitori nella fattura elettronica emessa.

Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura in fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione.

NB: In caso di omissione, riteniamo prudente richiedere lo storno della fattura elettronica carente della dicitura (con nota di credito) e la riemissione della fattura elettronica completa della dicitura.

In Fatturazione GB o Fatturazione WEB, i fornitori che devono emettere fattura per acquisto di beni rientranti nella nuova agevolazione, possono inserire tale dicitura o all’interno del documento oppure nel campo commento.

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CB101 – FSA/03

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