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L’imposta sul valore aggiunto, il cui acronimo è Iva, è un’imposta indiretta, applicata alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.

L’Iva si applica solo sul valore aggiunto di ogni fase del processo produttivo e distributivo. Il fornitore ha l’obbligo di addebitare l’Iva al cliente in misura proporzionale al corrispettivo e di riversarla all’erario al netto dell’imposta pagata sugli acquisti. Pertanto l’Iva grava sull’ultimo anello della catena, ossia sui consumatori finali che non hanno diritto alla detrazione.

L’Iva può essere applicata se sono presenti tre presupposti:

  1. Oggettivo: l’Iva si applica se l’operazione riguarda una cessione di beni o una prestazione di servizi
  2. Soggettivo: le cessione di beni o prestazione di servizi devono essere poste in essere nell’esercizio di imprese, arti o professioni (ossia da soggetti passivi)
  3. Territoriale: le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dai soggetti passivi devono essere effettuate all’interno del territorio dello Stato italiano.

Le operazioni si dividono in:

  • Operazioni imponibili: operazioni soggette ad Iva con le aliquote vigenti
  • Operazioni non imponibili: operazioni che non hanno il requisito della territorialità, ma che devono essere comunque formalizzate. Consentono la detrazione dell’Iva sugli acquisti.
  • Operazioni esenti: sono operazioni Iva alle quale, per espressa previsione normativa, non si applica l’imposta. Limitano la detrazione dell’Iva sugli acquisti.
  • Operazioni escluse: sono le operazioni cui manca almeno uno dei tre requisiti richiesti o che sono escluse per espressa previsione normativa. Le operazioni escluse da Iva non devono essere formalizzate e comportano l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti ad esse relativi.

L’Iva pagata sugli acquisti effettuati nell’esercizio d’imprese, arti o professioni può essere recuperata in sede di versamento dell’Iva dovuta sulle operazioni attive, mediante il meccanismo della detrazione. Il diritto alla detrazione è disciplinato dagli artt. 19 (Detrazione), 19-bis (Percentuale di detrazione), 19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi) e 19-bis2 (Rettifica alla detrazione) del DPR 633/72.

In generale il diritto alla detrazione spetta:

  • a fronte dell’assolvimento dell’Iva sugli acquisti inerenti l’attività
  • sorge nel momento in cui l’imposta addebitata in fattura diviene esigibile.

La detrazione può essere effettuata entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Il diritto alla detrazione può essere limitato da situazioni oggettive relative alla tipologia di acquisto di beni e servizi (art. 19-bis1), e da situazioni soggettive legate alla natura del soggetto passivo che esercita la detrazione (art. 19 comma 2).

Acquisti con Iva indetraibile in Contabilità GB

Per registrare gli acquisti con Iva indetraibile all’interno del software Contabilità GB sono state predisposte apposite causali Iva che hanno la proprietà “Detrabilità” impostata a zero, o con una percentuale <100 per le operazioni con Iva parzialmente detraibile.

Le proprietà della causali Iva possono essere consultate nella gestione “Causali Iva”, da Piano dei conti/Causali e in fase di registrazione della prima nota, dalla tabella collegata.

1. Contabilità e bilancio

2. Piano dei conti/Causali

3. Causali Iva

1. Contabilità e bilancio

2. Prima nota

3. Tabella causali Iva

Ricordiamo che le causali Iva presenti all’interno della Contabilità sono diverse in base al regime contabile e Iva della ditta.

Recentemente sono state introdotte nuove causali Iva per registrare acquisti intracomunitari per i quali l’Iva non è detraibile:

Acquisti intracomunitari di beni

P04I – 04% Acq.intracomunitari beni Iva indetr.

P10I – 10% Acq.intracomunitari beni Iva indetr.

P22I – 22% Acq.intracomunitari beni Iva indetr.

 

Acquisti intracomunitari di servizi

P04T – 04% Acq.intrac. servizi Iva indetr.

P10T – 10% Acq.intrac. servizi Iva indetr.

P22T – 22% Acq.intrac. servizi Iva indetr.

Alle causali Iva per la registrazione dell’acquisto sono collegate le causali Iva utilizzate dal software per l’annotazione automatica dell’operazione nel registro delle vendite.

Nel caso di acquisti intracomunitari, infatti, l’Iva è dovuta dall’acquirente italiano, se soggetto passivo d’imposta. La fattura ricevuta deve essere numerata e integrata con l’ammontare dell’Iva dal cessionario/committente italiano e annotata nel registro Iva degli acquisti e delle vendite entro il giorno 15 del mese successivo al mese di ricevimento.

CB101- TM/17

TAG Causali IvaContabilità GB

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