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La legge di stabilità, approvata il 24 dicembre, ha ridotto la deducibilità dei costi, modificando l’art. 164 del DPR 917/86, ma per i Contribuenti Minimi nulla cambia! Chi aderisce al regime dei Minimi oltre a determinare il reddito con il principio di cassa, non applica le norme del Tuir…

 L’art. 1, comma 501 della Legge 24.12.2012 n. 288 (legge di stabilità) ha modificato l’art. 164 del DPR 917/86 riducendo la deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto, per imprese (non agenti) e professionisti, a partire dal periodo d’imposta 2013:

I limiti del costo massimo fiscalmente deducibili non sono stati modificati.

La riduzione non opera per i contribuenti minimi poiché tali soggetti, oltre a determinare il reddito in base al principio di cassa, non applicano le disposizione del TUIR.

Beni ad uso promiscuo: le spese relative a beni ad uso promiscuo concorrono alla determinazione del reddito nella misura del 50% dell’importo corrisposto, al lordo dell’Iva. Le spese che si presumono essere “sempre” ad uso promiscuo sono autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia.

Questo è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7 del 28 gennaio 2008.

Conti per la registrazione dei costi relativi agli automezzi dei “Contribuenti Minimi” in GBsoftware

 60412 – Beni strum.uso promiscuo deducibili 50%

60812 – Carburanti e lubrificanti deducibili al 50%

608220 – Assicurazione automezzi al 50%

60877 – Altri costi deducibili al 50%

60941 – Canoni di leasing al 50%

Il piano dei conti predisposto per i contribuenti minimi non è particolarmente dettagliato poichè non hanno obblighi contabili e il quadro CM nel modello Unico non richiede la distinzione di particolari voci di spesa.

Qualora l’utente abbia la necessità di dettagliare ulteriormente le voci di spesa può creare dei conti “personalizzati” dalla gestione del Piano dei Conti.

Per maggiori informazioni consultare la guida on line.

CA211 – MT/3

TAG Auto aziendaliContabilitàRegimi dei Minimi

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