NEWS 2024


Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per “l’utilizzo” dei depositi fiscali Iva sono indicati nell’art.50 – bis, comma 4, lett. c), d), e) f) g), h) e i).

Tra queste operazioni alcune concorrono alla formazione del plafond e altre no… e il riporto nella dichiarazione Iva cambia!

Art. 50-bis, comma 4, lett.c) D.L. 331/93

Le operazioni di cessione di beni nei confronti di soggetti passivi comunitari, con introduzione in un deposito Iva, sono effettuate senza il pagamento dell’imposta.

Per effetto del mancato invio dei beni in altro Stato membro e dell’introduzione degli stessi in un deposito Iva, l’operazione non si qualifica come cessione intracomunitaria non imponibile, ma come cessione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 50-bis, co.4, lett. c) DL 331/93.

In questo caso non deve essere compilato il modello Intra 1.

Il soggetto passivo nazionale emette fattura con indicazione di “Operazione non soggetta ad Iva ai sensi dell’art.50-bis, co.4, lett. c) DL 331/93.

Tale operazione non concorre alla formazione del plafond e all’acquisizione dello Status di esportatore abituale.

Registrazione dell’operazione

Riporto nella dichiarazione Iva

Le cessioni di beni eseguite nei confronti di soggetti passivi comunitari con introduzione nei depositi Iva, secondo quanto indicato dall’art.50-bis, comma 4, lett. c) devono essere indicate nel rigo VE32 “Altre operazioni non imponibili” del modello Iva.

Art. 50-bis, comma 4, lett.d) D.L. 331/93

 Le cessioni di beni indicate nella tabella A-bis del DL 331/93, destinati a essere introdotti in un deposito Iva, sono fatte senza applicazione dell’imposta nei confronti di operatori extracomunitari senza partita Iva in uno Stato dell’Unione Europea, o di operatori nazionali.

I beni indicati nella tabella A-bis del DL 331/93 sono materie prime trattate nelle “borse merci”, ossia si tratta di merci che sono vendute a catena senza essere fisicamente movimentate.

Registrazione dell’operazione

Riporto nella dichiarazione Iva

Le cessioni di beni elencate nella tabella A-bis di cui all’art.50-bis, comma 4, lett. d) devono essere indicate nel rigo VE32 “Altre operazioni non imponibili” del modello Iva.

Art. 50-bis, comma 4, lett.e) D.L. 331/93

Le cessioni di beni eseguite all’interno del deposito Iva, senza che gli stessi siano estratti, sono effettuate senza il pagamento dell’Iva.

Il cedente emette fattura con l’indicazione del non assoggettamento ad Iva, indicando il riferimento al comma 4, lett.e) dell’art. 50-bis DL 331/93.

Queste cessioni concorrono alla determinazione del volume d’affari, ma non alla formazione del plafond.

Registrazione dell’operazione

Riporto nella dichiarazione Iva

Le cessioni di beni fatte all’interno dei depositi Iva devono essere indicate nel rigo VE32 “Altre operazioni non imponibili” del modello Iva.

 

Art. 50-bis, comma 4, lett.f) D.L. 331/93 

La cessione intracomunitaria di beni prelevati da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro dell’Unione Europea è un’operazione non imponibile ai sensi dell’art. 41 DL 331/93 e concorre alla formazione del plafond per gli esportatori abituali.

Per queste operazioni deve essere compilato il modello Intra 1.

Registrazione dell’operazione

 

Riporto nella dichiarazione Iva

La cessione intracomunitaria di beni di cui all’art.50-bis, comma 4, lett. f) del DL 331/93 devono essere riportate nel rigo VE30 “Operazioni che concorrono alla formazione del plafond” –  campo 3 “Cessioni intracomunitarie” del modello Iva.

 
Art. 50-bis, comma 4, lett.g) D.L. 331/93

La cessione di beni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori dall’Unione Europea è un’operazione non imponibile ai sensi dell’art.8 del DPR 633/72 e concorre alla formazione del plafond per gli esportatori abituali.

 Registrazione dell’operazione

Riporto nella dichiarazione Iva

La cessione intracomunitaria di beni di cui all’art.50-bis, comma 4, lett. g) del DL 331/93 devono essere riportate nel rigo VE30 “Operazioni che concorrono alla formazione del plafond” –  campo 2 “Esportazioni” del modello Iva.

 
Art. 50-bis, comma 4, lett.h) D.L. 331/93

Le prestazioni di servizi eseguite su beni custoditi nei depositi Iva, anche se materialmente eseguite in locali limitrofi al deposito possono beneficiare della non applicazione dell’Iva. Se le lavorazioni avvengono in locali limitrofi al doposito c’è un vincolo: le operazioni non possono avere durata superiore ai 60 giorni.

Registrazione dell’operazione

Riporto nella dichiarazione Iva
Le prestazioni di servizi eseguite su beni custoditi nei depositi Iva devono essere indicate nel rigo VE32 “Altre operazioni non imponibili” del modello Iva.

Art. 50-bis, comma 4, lett.i) D.L. 331/93

Il trasferimento dei beni da un deposito Iva all’altro è un’operazione che beneficia del regime di non applicazione dell’Iva.

Tale operazione può beneficiare della non applicazione dell’imposta perché non si tratta di una vera e propria estrazione, ma solo di un passaggio.

Registrazione dell’operazione

Riporto nella dichiarazione Iva

I trasferimenti di beni tra depositi devono essere indicate nel rigo VE32 “Altre operazioni non imponibili” del modello Iva.

Tali operazioni non concorrono alla formazione del plafond e all’acquisizione dello Status di esportatore abituale.

* I riferimenti alla dichiarazione Iva sono effettuati in base ai modelli attualmente utilizzabili, relativi all’anno d’imposta 2012.

 

CB101 – TM/20

TAG ContabilitàDepositi fiscali Iva

Stampa la pagina Stampa la pagina