Nel regime dell’Iva per cassa l’imposta diventa esigibile al momento della riscossione o del pagamento del corrispettivo oppure decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione. In ultima istanza l’iva diviene esigibile qualora in corso d’anno si sia verificato il superamento del limite di 2 milioni di euro per il volume d’affari.
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