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Il ravvedimento operoso permette al contribuente di regolarizzare un insufficiente o omesso versamento con il pagamento di una sanzione ridotta entro un determinato periodo di tempo nel caso di violazione non ancora contestata.

Il ravvedimento operoso in materia tributaria è previsto dall’art. 13 del D.Lgs n. 472 del 1997. Il D.M. n. 54/2005, all’art. 6, indica l’applicabilità del ravvedimento al diritto annuale.

Le sanzioni indicate nell’art. 6 del D.M. 54/2005 per sanare i tardivi e omessi versamenti del diritto annuale sono le stesse che riportava l’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997:

  • 1/8 del minimo ovvero il 3,75% per ravvedimenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza – c.d. ravvedimento breve;
  • 1/5 del minimo ovvero il 6% per ravvedimenti effettuati entro un anno dalla scadenza – c.d. ravvedimento lungo.

La legge n. 220 del 13/12/2010 (c.a. legge di stabilità 2011) ha modificato l’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997 diminuendo le misure delle sanzioni da versare a titolo di ravvedimento operoso a decorrere dal 1° febbraio 2011:

  • 1/10 del minimo ovvero il 3% per ravvedimenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza – c.d. ravvedimento breve;
  • 1/8 del minimo ovvero il 3,75% per ravvedimenti effettuati entro un anno dalla scadenza – c.d. ravvedimento lungo.

integratogb Gestione ravvedimento Diritto annuale

La nuova normativa in tema di ravvedimento non è stata accolta da tutte le Camere di commercio; alcune Camere di Commercio continuano ad applicare le sanzioni previste dal D.M. 54/2005.

Con l’aggiornamento di oggi, disponibile con l’Update, GBsoftware ha modificato il calcolo del ravvedimento per il diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.

Fino a ieri se dovevi calcolare il diritto annuale lo potevi gestire solo se la Camera di Commercio per cui si stava predisponendo il versamento si era adeguata alla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità del 2011; in caso contrario l’utente doveva procedere manualmente al calcolo di interessi e sanzioni.

Da oggi il calcolo viene eseguito in automatico in entrambi i casi, sia che vengano applicate le misure indicate nel D.M. 54/2005 sia quanto stabilito dall’art. 13 D.Lgs 472/97 in vigore dal febbraio 2011.

Il software propone le sanzioni applicabili in base alla Camera di Commercio indicata nel modello F24 da ravvedere. Dovrai comunque avere cura che quanto proposto dal software siano effettivamente le percentuali applicabili per la Camera di commercio indicata nel modello.

Se ci dovessero essere inesattezze puoi comunicarcelo tramite il pulsante “Invia Comunicazione”: la segnalazione arriverà al nostro staff che provvederà ad aggiornare le percentuali riportate.

DB601 – TM/17

TAG Diritto CameraleF24

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