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Il nuovo anno appena iniziato ha portato con sé un nuovo regime agevolato, definito Regime forfetario, che ha sostituito quelli esistenti, con clausola di salvaguardia per il regime dei minimi, cui possono permanere tutti coloro che già erano minimi nel 2014.

Come abbiamo visto nella newsletter del 9 gennaio, non tutti possono accedere al regime forfetario, poiché la norma prevede dei requisiti e delle cause di esclusione che il soggetto deve verificare prima di poter accedervi. Requisito fondamentale è la tipologia del soggetto: il regime si rivolge alle sole persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

La gestione per la verifica dei requisiti per l’accesso al regime forfetario è disponibile e consultabile dal menù delle Utility:

Il regime forfetario è rivolto alle persone fisiche che svolgono attività d’impresa (incluse le imprese familiari), arti e professioni non in forma associata.

All’apertura della gestione è visualizzato l’elenco delle persone fisiche titolari di partita Iva per l’anno 2014 presenti nell’anagrafica delle ditte; già in questa fase sono pertanto escluse tutte le altre tipologie di soggetti che non possono aderire al nuovo regime.

Requisiti per l’accesso al regime

La verifica dei requisiti per l’accesso al regime deve essere eseguita controllando i dati dell’anno precedente a quello di riferimento.

L’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non deve essere superiore a quanto indicato nell’allegato n.4 della legge 190/2014.

La verifica dei ricavi è subito eseguita nella maschera in cui è riepilogato l’elenco delle persone fisiche titolari di partita Iva presenti in anagrafica per l’anno 2014.

Per ciascuna ditta sono riportati:

  • il codice attività – nel caso di esercizio di contabilità separate ai fini Iva è riportato quello con il limite dei ricavi più elevato;
  • il limite dei ricavi relativo al codice attività indicato nel prospetto, secondo quanto indicato nell’allegato n.4 della legge di stabilità 2015.
  • i ricavi ragguagliati ad anno, con il riporto automatico degli importi che risultano dalle registrazioni contabili eseguite.

Cliccando nel pulsante  è possibile visualizzare il dettaglio dei ricavi conseguiti e dei compensi incassati per le varie tipologie di attività, distinguendo tra impresa, professionisti e minimi.

Se il valore dei ricavi indicati nella colonna “Ricavi riproporzionati” è inferiore a quello presente nella colonna “Limite ricavi”, per la ditta sarà possibile eseguire la verifica degli altri requisiti:

il simbolo indicato nella colonna “Verifica” è .

Se il valore dei ricavi indicati nella colonna “Ricavi riproporzionati” è maggiore a quello presente nella colonna “Limite ricavi”, per la ditta non sarà possibile eseguire la verifica degli altri requisiti, poiché già il primo non è rispettato:

il simbolo indicato nella colonna “Verifica” è

Per accedere alla gestione per la verifica degli altri requisiti cliccare nel pulsante  della colonna “Verifica”.

Gli altri requisiti per l’accesso al regime, insieme a quello del limite dei ricavi, sono riepilogati nell’ultima sezione:

Le spese per lavoratori dipendenti, parasubordinati e associati in partecipazione con solo apporto di lavoro non devono eccedere il limite di € 5.000 lordi annui.

Per il personale dipendente sono evidenziati:

  • il limite del costo previsto dal comma 54, lett. b) dell’art.1 Legge 190/2014
  • il costo effettivo sostenuto

Facendo doppio click nella colonna del “costo effettivo” si apre il dettaglio che evidenzia, per ciascuna tipologia di attività, l’importo delle spese riguardanti il personale dipendente, risultanti dalle registrazioni contabili e dove l’utente può anche inserire gli importi manualmente.

Al 31 dicembre il costo complessivo dei beni mobili strumentali, considerati al lordo dell’ammortamento, non deve essere superiore a € 20.000.

Per i beni strumentali sono evidenziati:

  • il limite del costo previsto dal comma 54, lett. c) dell’art.1 Legge 190/2014
  • il costo effettivo sostenuto

Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente o assimilati.

La prevalenza non deve essere controllata se la somma del reddito d’impresa/lavoro autonomo e del reddito di lavoro dipendente/assimilati non supera € 20.000 o se il rapporto di lavoro è cessato.

La sezione riguardante i redditi da lavoro dipendente e assimilati prevede un inserimento controllato: in base a quanto indicato dall’utente si sbloccano o meno le caselle del rigo successivo. Il controllo degli importi è fatto solo se i redditi sussistono e il contratto non è cessato.

Cause di esclusione

Il comma 57, dell’art.1, della legge 190/2014 individua le cause di esclusione che precludono l’accesso al regime, da accertare al momento di applicazione del regime e non nell’anno precedente.

Le cause di esclusione sono presenti nella prima sezione della maschera di Verifica:

Ricordiamo che le cause di esclusione riguardano:

  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno stato UE o in uno stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio d’informazioni e che producano nel territorio dello stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivo prodotto;
  • i soggetti che si avvalgono dei regimi speciali Iva;
  • i soggetti che si avvalgono dei regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, terreni edificabili di cui all’art. 10, comma 8), DPR 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex articolo 53, comma 1, Dl 331/93, convertito con modificazioni dalla legge 427/93;
  • i soggetti che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir, o a società a responsabilità limitata d cui all’art. 116 del Tuir (S.r.l. trasparenti)

L’utente deve compilare la colonna “Si” o la colonna “No” in base al ricorrere o meno della situazione indicata.

Per ogni condizione presente nella gestione il software indica, nella colonna “Sussistenza dei requisiti”, se è verificata o meno e in fondo alla gestione è evidenziato lo stato del soggetto in riferimento alla possibilità o meno di accedere al regime forfetario:

CB101- TM/3

TAG Contabilità GBRegime forfetario

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